Fonte:
Il Fatto Quotidiano Zonaeuro | 18 Marzo 2019
di Flaminio de Castelmur per @SpazioEconomia
Risale a dieci giorni fa l’intervento di
Mario Draghi
che ha illustrato le ultime decisioni operative della Bce. I tassi
fermi sono stati enfatizzati dai commentatori forse più dell’altra
operazione annunciata, un nuovo round di TLTRO a scadere nel 2021.
Soffermarsi
su questo evento porterà ad analizzare il vero stato dell’economia
europea, forse più della manovra sui tassi. La giustificazione è
la problematica aspettativa riguardante il Pil dell’Eurozona
e, aggiungeremmo, l’entrata in vigore dei nuovi criteri di analisi dei
bilanci dei clienti affidati da parte delle banche, a seguito
dell’entrata in vigore dei nuovi principi contabili IFRS9.
Nella ricerca di
una regolamentazione sempre più adeguata a prevenire i dissesti bancari, la Bce ha previsto l’obbligo per gli Istituti di credito di ragionare sulle probabilità di
default
dei crediti in portafoglio con una visione prospettica e non più
statica. Con l’introduzione dell’IFRS 9, la valutazione degli
accantonamenti non avviene più solo come copertura dei crediti
deteriorati (
incurred loss) ma sulla base delle perdite attese sugli impieghi che potranno deteriorarsi in futuro (
expected loss).
In
sostanza, le analisi della solidità creditizia dei clienti dovranno
essere effettuate con una visione di almeno tre anni, per prevenire la
possibilità che gli stessi crediti possano addivenire ad un
deterioramento qualitativo nel breve termine. Si è creata anche una
nuova categoria di crediti, la Stage 2 o
underperforming, che conterrebbe i crediti
in bonis che, per una combinazione di eventi, potrebbero trasformarsi in inesigibili.
La conseguenza più diretta di queste nuove norme sarà l’aumento del patrimonio di vigilanza da accantonare per
i crediti Stage 2
identificati dai nuovi sistemi di allerta (Trigger AQR) che le Banche
saranno obbligate ad adottare al fine di anticipare i processi di
deterioramento dei crediti, accantonamento che ridurrà naturalmente i
fondi elargibili per nuovi crediti, creando tensioni sui mercati.
Quanto
sopra svolgerà pienamente i suoi effetti dalle metà dell’anno, con la
pubblicazione dei bilanci e le conseguenti revisioni degli affidamenti,
ed è in quel momento che il nuovo programma di TLTRO (Targeted Long
Term Refinancing Operations) dovrebbe fornire
capitali freschi alle banche europee. La
situazione italiana, afflitta dalla cronica situazione di crisi dei
consumi e travagliata anche dai problemi causati al commercio
internazionale dalle prese di posizione americane con i dazi imposti a
mezzo mondo, amplificherà ulteriormente gli effetti delle norme, in
considerazione anche alle performance spesso scadenti del sistema
bancario nostrano.
Ma per le imprese italiane i problemi non si limitano (!) a questo. Entrerà
in vigore al 15 agosto
di quest’anno, la nuova normativa relativa alle situazioni di crisi
d’impresa che riforma il vecchio codice del fallimento. E la
combinazione di queste disposizioni con la stretta creditizia sopra
paventata, potrebbe essere
un colpo tremendo al sistema imprenditoriale italiano.
Il decreto legislativo n. 14 del
12 gennaio 2019
recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in
ottemperanza a quanto stabilito nella legge delega (L. n. 155/2017) è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38, del
14 febbraio 2019.
L’intento esplicito del Legislatore, prevedere cioè l’introduzione dii
strumenti di prevenzione del dissesto definitivo dell’attività,
introdotto nel nostro sistema regolamentare l’istituto delle procedure
di allerta e di composizione assistita della crisi d’impresa. Si cerca
in questo modo di prevenire l’incancrenirsi di situazioni che potrebbero
portare ad
una procedura concorsuale, permettendo
all’impresa che potrebbe ancora svolgere una funzione corretta di
produzione di ricchezza e benefici per la collettività, di adottare
misure di aggiustamento della situazione debitoria e gestionale.
Lo
svolgimento concreto della procedura prevede che venga segnalata la
situazione di crisi con l’allerta sollevato da in primo luogo,
dall’imprenditore, per il quale la corretta attivazione è stata
“stimolata”
tramite misure premiali o punitive, anche penali (art. 25); in secondo
luogo (art. 14) dagli organi di controllo societari, dal revisore
contabile e dalla società di revisione , i quali devono rendere noti gli
indizi del dissesto all’organo amministrativo e, se quest’ultimo non
si attiva, direttamente all’Ocri (organismi di composizione della crisi
d’impresa, da istituirsi presso le camere di commercio (art. 16); in
terzo luogo (art. 15), dall’Agenzia delle entrate, dall’Agente della
riscossione e dall’Inps.