Vediamo le regole quali sono, prima.....
art.271 c.p.p.:
1.
I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati
qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla
legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli
articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le
intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone
indicate nell'articolo 200 comma 1 (1), quando hanno a
oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o
professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi
fatti o li abbiano in altro modo divulgati (2).
3. In ogni
stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione
delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che
costituisca corpo del reato[2].
Note
(1) Sono i
ministri di confessioni religiose, gli avvocati, gli investigatori
privati autorizzati, i consulenti tecnici, i notai, i consulenti del
lavoro, i geometri, i ragionieri e, commercialisti, i medici, i
chirurghi e i farmacisti, tutti coloro che svolgono una professione
sanitaria ed ogni altro al quale la legge conceda la facoltà del
segreto professionale.
(2) L'eccezione al
divieto di utilizzazione è costituito da un'eventuale testimonianza
resa sugli stessi fatti oggetto delle conversazioni ovvero dalla
divulgazione avvenuta attraverso i mezzi di comunicazione. La stessa
eccezione è contenuta al comma 7 dell'art. 103
art. 268 c.p.p.:
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (1).
3.
Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli
impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando
tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali
ragioni di urgenza, il pubblico ministeropuò disporre, con
provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante
impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3bis.
Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o
telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano
compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (2).
4.
I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico
ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni,
essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno
disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione,
rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il
giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può
derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il
pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini
preliminari (3).
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5 (4),
hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni
ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione
delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o
telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente
irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle
registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione (5). Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima (6).
7.
Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni
ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire,
osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento
delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo
per il dibattimento(6).
8.
I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire
la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di
intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i
difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi
intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 (6) (7).
Note
(1)
La norma si riferisce non alla trascrizione delle conversazioni o dei
dati oggetto delle comunicazioni, ma ad un riassunto del contenuto
delle intercettazioni (che può essere utilizzato, ad esempio, per le
misure cautelari personali).
(2) Comma introdotto dalla l. 23-12-1993, n. 547.
(3)
La proroga del deposito tende ad evitare la «discovery» sulle fonti di
prova. Infatti, all'esito delle intercettazioni, il P.M. potrebbe
chiedere al G.I.P. l'emissione di misure cautelari personali. Attraverso
il tempestivo deposito dei verbali, gli interessati potrebbero darsi
alla latitanza. Ecco perché è possibile ritardare la conoscibilità
dell'intercettazione svolta.
(4) La norma
nulla dice in merito al termine concesso ai difensori per l'esame degli
atti o per l'ascolto delle registrazioni. Il termine indicato
dall'articolo (5 giorni), prorogabile fino alla chiusura delle indagini
preliminari, indica quello del deposito, ma non quello della presa
visione. Essendo però questa attività garantita, trova applicazione il
termine indicato nell'art. 366 che conferisce al difensore il diritto
di prendere visione degli atti ai quali aveva il diritto di assistere
entro 5 giorni dal deposito. Il termine perciò sarà di 5 giorni
successivi al deposito, se effettuato entro 5 giorni dalla conclusione o
entro 5 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. Inoltre il
difensore ha la facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in
cui si trovano, e se si tratta di documenti, di estrarne copia.
(5)
Deve procedersi a stralcio quando si tratta di comunicazioni:
probatoriamente irrilevanti e, quindi, inutili; coperte da segreto
professionale o di Stato che sia opponibile al giudice (es.:
comunicazioni tra inquisito e suo difensore); invalidamente registrate
(intercettazioni disposte d'urgenza dal P.M. ma non convalidate dal
G.I.P.); irritualmente registrate, sia perché eseguite in violazione
delle prescrizioni essenziali (es.: registrazione magnetica della
comunicazione telefonica, ma mancata redazione del verbale di
intercettazione oppure mancato utilizzo degli impianti esistenti presso
la procura della Repubblica) oppure purché compiute fuori da casi
consentiti; assolutamente non registrate: la mancata registrazione non è
sostituibile con annotazioni, verbali o dichiarazioni testimoniali
delle quali la difesa non avrebbe la possibilità di controllare la
veridicità.
(6) Comma sostituito ex l. 23-12-1993, n. 547.
(7) Cfr. disp. att. art. 89.
art. 111 Costituzione
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la
persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a
suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a
suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a
sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di
ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete
se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il
processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è
sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte
dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la
formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre
ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a
tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di
guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
art. 24 Costituzione
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
VENIAMO AL VERO POST
(gli articoli di legge li ho messi per pura informazione, non siete obbligati a leggerli)
..
allora, da questo momento in poi nel nostro paese in ASSOLUTO chiunque,
in qualunque modo, riesce a parlare con l'Alto Colle e a dire qualunque
cosa le eventuali intercettazioni DEVONO ESSERE DISTRUTTE a priori dal
giudice senza contraddittorio delle eventuali parti interessate che
potrebbero avere un qualche interesse in materia e, soprattutto,
dell'interesse pubblico ad avere cognizione di quanto sia accaduto:
soprattutto se in materia di trattative Stato-mafia dove, come emerge ad
esempio dalla sentenza fiorentina, la politica (anche la sinistra)
decise di trattare per .. salvarsi la vita andando:
- contro l'interesse dello Stato a che le mafie non vincessero;
- contro l'interesse dei cittadini che DEVONO potersi fidare di chi hanno eletto in loro nome;
- contro le stesse parole che la stessa politica dichiarava ai 4 venti quando sosteneva di lottare contro la mafia;
- contro......
le morti dei tanti SERVITORI DELLO STATO CHE DAL 1948 A OGGI HANNO
PERSO LA VITA per tutelarci tutti credendo che era precipuo interesse di
tutti quello di assicurare la legalità generalizzata che é l'unica
garanzia pr dare un futuro al paese....... ivi compresi, naturalmente,
Falcone e Borsellino.
Da quello che ho letto, anche se
bisognerà attendere le motivazioni, in tanti (giuristi illusi compresi)
la Corte ha fatto una forzatura per "ragioni politiche" o per dirla
meglio ha costruito una nuova interpretazione solo perché non venisse
alla luce non tanto che si telefonavano fra loro quanto cosa quelle
telefonate hanno rappresentato della reciproca conoscenza di fatti e
cose inconfessabili non perché penalmente rilevanti ma perché facevano
emergere ..... la scelta fatta anni fa di comune accordo fra forze
ufficialmente su fronti opposti non in nome dello Stato ma in propria
difesa o meglio in difesa di quella parte politica che aveva propri
uomini "compromessi" con le mafie e che per difendere questa scelta
ancora oggi sono pronti a tirar su veli, muri, ecc. che ci fanno tornare
indietro di decenni, a prima anche della costituzione democratica... la
cosa strana é che altrettante intercettazioni, anche più importanti,
nel processo fiorentino non hano sollevato dubbi e ire dei pezzi grossi:
la differenza E' STATA CHE A PALERMO I MAGISTRATI HANNO APERTO LA
BOCCA... A FIRENZE NO ED HANNO FATTO PARLARE GLI ATTI....TUTTO QUI;
fossimo un popolo maturo le redazioni dei giornali, i siti web
ufficiali, i blog, ecc. sarebbero inondati di proteste e di richieste di
dimissioni, invece..... il deserto
GABER AVEVA RAGIONE: IO NON MI SENTO ITALIANO.......
e stasera si parlerà proprio di questo su servizio pubblico
buona visione