chi lo dice? Si, proprio lui, il capomafia; l'ha detto agli agenti
che lo scortavano. E perchè mai ora apre bocca: è chiaro che manda
messaggi trasversali ma ha ragione chi pensa e dice che se lo fa è
perchè vuole condizionare non tanto il processo quanto la politica,
ossia la parte dello Stato che "trattò", ha nascosto nel recindito di
qualche angolo buio della storia di questo paese.
Se lo dice è
perchè sa quello che fa e lo fa nella maniera che conosce, l'unica,
facendo vibrare le corde dell'inconoscibile per i cittadini: uno Stato
che tratta con i mafiosi, si cala le braghe, per evitare la mattanza dei
politici compromessi e dei sodali che vi hanno investito il proprio
potere, non solo economico.
Trovo inquietante la "visita" fatta in
casa del Magistrato; e trovo inquietante che non si sia preso
null'altro che una pen-drive con i documenti segretati del processo: un
altro messaggio di attenzione verso chi sta scoperchiando il vaso di
pandora della collateralità di certo potere mafioso e di certo potere
politico: è storia che gli americani sbarcarono in sicilia solo grazie a
lucky luciano; essendo storia ci sarebbe da chiedersi cosa hanno dato
in cambio....... bè anche il resto è storia mi pare, no? E chiunque vi
abbia messo il naso troppo a fondo.. è morto: sparato, sparito in
qualche gettata di cemento; saltato per aria e chissà ancora cos'altro,
la lista è lunga..... e non è un caso il silenzio dei media sul processo
sulla trattativa: un silenzio inquietante che la dice lunga sull'ordine
di scuderia che ci si è dati... tacere, negare, smussare... e
soprattutto far dimenticare riducendo il tutto a un processo penale.
Quel processo penale però non tratta solo di alcuni uomini infedeli e di
mafiosi stragisti ma dello Stato che ha usato i primi per parlare con i
secondi e assecondarne le richieste il più possibile.... tutti gli
Stati hanno lati oscuri, non siamo ingenui ma inquieta lo stillicidio di
morti e silenzi: un pò troppo dato che questo cancro non poteva non
infettare tutto, ed è esattamente quello che è accaduto dato che il
cancro è cresciuto e ora sta uccidendo l'ospite.
Eppure continuano
a negare: anche di fronte all'evidenza perchè a Firenze c'è stato, nel
frattempo, un altro processo che ha stabilito che "trattativa c'è stata"
senza ombra di dubbio eppure.. a Palermo si nega, come mai? Perchè a
Palermo ci sono i politici ad esserne coinvolti a vario titolo ed a
vario titolo ne devono rispondere.. è questo il pericolo .. per loro e
per chi per decenni ne ha sostenuto e condiviso le sorti. Semmai
dovessero aprire bocca..... allora si che nascerebbero problemi: spiace
vedere come le istituzioni siano lontane dai PM e dal processo; spiace
anche vedere come i media facciano gioco reggendolo: anche quando la
controparte manda segnali chiarissimi di voler parlare se non lo
dovessero tirar fuori dai guai definitivamente...... è geave che lo
faccia ma è anche più grave che nessuno ne condanni l'atteggiamento
chiaramente, ne prenda le distanze: chissà perchè... quell'olezzo di
liquami che, dopo Firenze, sembrava essersi attenuato ora si risente
fortissimo: e non testimonia a favore delle istituzioni e della reale
volontà antimafia delle stesse, purtroppo......
Non è un caso, a
voler pensar male (....), che c'è chi spinge fortemente per "riformare"
la Costituzione e nemmeno è un caso che c'è chi vorrebbe "riformare" CSM
e Corte Costituzionale, tanto per cominciare... e non mi
meraviglierebbe nemmeno che alcune virgole bene introdotte nella
Costituzione "riformata" a cascata porterebbe ad altre conseguenze nella
legislazione ordinaria, anche penale...... e ci scommetterei che a
farne le spese saranno non solo i Magistrati, la legge, ma anche Madame
Giustizia intesa nel senso più alto del significato: un pietra tombale
grande cone Stonehenge verrebbe posta sopra essa definitivamente..
soprattutto se si prevederà la separazione delle carriere e la messa
sotto custodia politica del PM: con tanti saluti per la giurisdizione
indipendente e l'obbligatorietà dell'azione penale, come P2voleva e come
oggi si rischia di scrivere proprio nella Grundnorm del paese, la
Costituzione.... roba da Cile pinochettiano.
Non vedo gente per
strada; non vedo dibattiti in rete; non vedo nemmeno denunce
particolarmente forti: non tanto perchè singolarmente presi non ne
sentiamo istintivamente il pericolo quanto perchè siamo così rassegnati e
sfiduciati che nemmeno ci facciamo sfiorare dall'idea che così non solo
rinunciamo al diritto di essere uguali di fronte alla legge al pari dei
politici ecc. ma che il "servizio" legge può essere piegato al più
forte o alla ragion di Stato che supremo interesse ha sempre fermato
fuori dalla porta la crescita del paese in senso democratico... certo:
votiamo; parliamo liberamente; ci sentiamo liberi.. ma sono sensazioni
più che certezze; prova ne sia che, per fare un esempio scevro
dall'argomento del post, proprio ieri a Roma un corteo dei movimenti per
la casa romani autorizzato è stato manganellato malamente solo perchè
la piazza d'arrivo dello stesso era "occupata" dalla destra: secondo voi
mica hanno fatto loggiare i secondi, no ... hanno prima fermato e poi
menato come tamburi chi manifestava liberamente, peraltro autorizzato,
per un diritto negato in questo paese; come dicevo prima: sensazioni di
essere cittadini liberi più che certezze di appartenere ad una delle
patrie del pensiero liberale e democratico dell'occidente e con le
sensazioni non si fa certo molta strada, soprattutto quando ti menano
avendo ragione.
si parla di progresso, di evoluzione, di civiltà ci ritroviamo invece in un nuovo medio evo dove conta chi si nasconde dietro il potere o vi si allea con esso.
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martedì 2 luglio 2013
erano loro che mi cercavano.....
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lunedì 29 aprile 2013
e dopo l'islanda, un altro caso da manuale ............ la Gran Bretagna
nel post di ieri citavo il caso islandese come sintomatico del
tafazzismo imperante a qualunque latitudine del pianeta; ma ce n'è un
altro di data ancora precedente e che oggi manifesta tutta la bontà, si
fa per dire, del sistema venuto su in questi decenni, la Gran Bretagna.
Non è un caso che alla morte della Thatcher ci siano state persone che hanno brindato alla sua dipartita. Tutto quello che è accaduto dopo in quel paese, e non solo, è partito dalla connessione fra lei, Reagan e la chicago school of economics. Ma quali sono state le conseguenze, dopo 20 e rotti anni?
La Gran Bretagna ha oggi gli stessi problemi, per fare un esempio, dello Zimbawe .... con:
Vogliamo davvero fare quella fine? Vogliamo davvero che i nostri figli siano nella loro stragrande maggioranza poveri e potenzialmente malnutriti nelle proporzioni "anglosassoni"? Hai voglia a dire che la GB è un paese finanziariamente forte.. ma quanto lo è ricca la sua popolazione?
Se a quanto sopra aggiungiamo tutti gli scheletri che abbiamo negli armadi come non comprendere i reconditi pensieri che hanno mosso quel deputato del M5S che, oggi, ha denunciato che "questo sembra il governo della trattiva Stato-mafia"?
Qui c'è il suo video-intervento: fatene tesoro e riflettete perchè sarà anche "un" governo stabile, ma non ci credo, ma troppe cambiali sono state firmate al suo maggiore azionista e prima o poi saranno passate all'incasso..... o con un amnistia o con un senatorato a vita o ... con, in una repubblica semi-presidenziale tutta da creare, una presidenza della repubblica con tanti saluti alle speranze di reali cambiamenti che azzerino l'inciucio....... e tutte le sue conseguenze.
p.s.
oggi è accaduto anche questo ... una cosa tipica della politica italiana bravissima a demonizzaregli altri vedendo in essi ciò che si è: l'ironia della sorte è che proprio un Carabiniere, cui esprimeva solidarietà (di lana caprina), lo rimbrotta e duramente....

leggetelo.. è un vero esempio di civiltà e coraggio, nel secondo che lo rimbrotta, e del suo contrario del primo.... classico esempio di chi mandiamo lassù e che, però, ha i suoi anticorpi.
Non è un caso che alla morte della Thatcher ci siano state persone che hanno brindato alla sua dipartita. Tutto quello che è accaduto dopo in quel paese, e non solo, è partito dalla connessione fra lei, Reagan e la chicago school of economics. Ma quali sono state le conseguenze, dopo 20 e rotti anni?
La Gran Bretagna ha oggi gli stessi problemi, per fare un esempio, dello Zimbawe .... con:
- dai 7 ai 13 mln di bambini appena sopra la malnutrizione, cifra in aumento;
- un pò di famiglie appena al di sopra della povertà e la gran parte di quello che fu il ceto medio anglosassone è sulla linea della stessa;
- ci sono zone del paese che vivono condizioni che erano note solo alla fine del '800;
- ci sono zone, per fare un altro esempio, dove gli ultimi tagli del governo cameron faranno perdere ben 700 sterline a una famiglia media in un anno solo..
Vogliamo davvero fare quella fine? Vogliamo davvero che i nostri figli siano nella loro stragrande maggioranza poveri e potenzialmente malnutriti nelle proporzioni "anglosassoni"? Hai voglia a dire che la GB è un paese finanziariamente forte.. ma quanto lo è ricca la sua popolazione?
Se a quanto sopra aggiungiamo tutti gli scheletri che abbiamo negli armadi come non comprendere i reconditi pensieri che hanno mosso quel deputato del M5S che, oggi, ha denunciato che "questo sembra il governo della trattiva Stato-mafia"?
Qui c'è il suo video-intervento: fatene tesoro e riflettete perchè sarà anche "un" governo stabile, ma non ci credo, ma troppe cambiali sono state firmate al suo maggiore azionista e prima o poi saranno passate all'incasso..... o con un amnistia o con un senatorato a vita o ... con, in una repubblica semi-presidenziale tutta da creare, una presidenza della repubblica con tanti saluti alle speranze di reali cambiamenti che azzerino l'inciucio....... e tutte le sue conseguenze.
p.s.
oggi è accaduto anche questo ... una cosa tipica della politica italiana bravissima a demonizzaregli altri vedendo in essi ciò che si è: l'ironia della sorte è che proprio un Carabiniere, cui esprimeva solidarietà (di lana caprina), lo rimbrotta e duramente....

leggetelo.. è un vero esempio di civiltà e coraggio, nel secondo che lo rimbrotta, e del suo contrario del primo.... classico esempio di chi mandiamo lassù e che, però, ha i suoi anticorpi.
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giovedì 6 dicembre 2012
Questa si può ancora chiamare democrazia dove la legge é eguale per tutti?
Vediamo le regole quali sono, prima.....
art.271 c.p.p.:
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1 (1), quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati (2).
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato[2].
Note
(1) Sono i ministri di confessioni religiose, gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici, i notai, i consulenti del lavoro, i geometri, i ragionieri e, commercialisti, i medici, i chirurghi e i farmacisti, tutti coloro che svolgono una professione sanitaria ed ogni altro al quale la legge conceda la facoltà del segreto professionale.
(2) L'eccezione al divieto di utilizzazione è costituito da un'eventuale testimonianza resa sugli stessi fatti oggetto delle conversazioni ovvero dalla divulgazione avvenuta attraverso i mezzi di comunicazione. La stessa eccezione è contenuta al comma 7 dell'art. 103
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1 (1), quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati (2).
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato[2].
Note
(1) Sono i ministri di confessioni religiose, gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici, i notai, i consulenti del lavoro, i geometri, i ragionieri e, commercialisti, i medici, i chirurghi e i farmacisti, tutti coloro che svolgono una professione sanitaria ed ogni altro al quale la legge conceda la facoltà del segreto professionale.
(2) L'eccezione al divieto di utilizzazione è costituito da un'eventuale testimonianza resa sugli stessi fatti oggetto delle conversazioni ovvero dalla divulgazione avvenuta attraverso i mezzi di comunicazione. La stessa eccezione è contenuta al comma 7 dell'art. 103
art. 268 c.p.p.:
1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (1).
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministeropuò disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (2).
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari (3).
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5 (4), hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione (5). Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima (6).
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento(6).
2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (1).
3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministeropuò disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
3bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (2).
4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari (3).
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5 (4), hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione (5). Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima (6).
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento(6).
8.
I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire
la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di
intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i
difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi
intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 (6) (7).
Note
(1) La norma si riferisce non alla trascrizione delle conversazioni o dei dati oggetto delle comunicazioni, ma ad un riassunto del contenuto delle intercettazioni (che può essere utilizzato, ad esempio, per le misure cautelari personali).
(2) Comma introdotto dalla l. 23-12-1993, n. 547.
(3) La proroga del deposito tende ad evitare la «discovery» sulle fonti di prova. Infatti, all'esito delle intercettazioni, il P.M. potrebbe chiedere al G.I.P. l'emissione di misure cautelari personali. Attraverso il tempestivo deposito dei verbali, gli interessati potrebbero darsi alla latitanza. Ecco perché è possibile ritardare la conoscibilità dell'intercettazione svolta.
(4) La norma nulla dice in merito al termine concesso ai difensori per l'esame degli atti o per l'ascolto delle registrazioni. Il termine indicato dall'articolo (5 giorni), prorogabile fino alla chiusura delle indagini preliminari, indica quello del deposito, ma non quello della presa visione. Essendo però questa attività garantita, trova applicazione il termine indicato nell'art. 366 che conferisce al difensore il diritto di prendere visione degli atti ai quali aveva il diritto di assistere entro 5 giorni dal deposito. Il termine perciò sarà di 5 giorni successivi al deposito, se effettuato entro 5 giorni dalla conclusione o entro 5 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. Inoltre il difensore ha la facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui si trovano, e se si tratta di documenti, di estrarne copia.
(5) Deve procedersi a stralcio quando si tratta di comunicazioni: probatoriamente irrilevanti e, quindi, inutili; coperte da segreto professionale o di Stato che sia opponibile al giudice (es.: comunicazioni tra inquisito e suo difensore); invalidamente registrate (intercettazioni disposte d'urgenza dal P.M. ma non convalidate dal G.I.P.); irritualmente registrate, sia perché eseguite in violazione delle prescrizioni essenziali (es.: registrazione magnetica della comunicazione telefonica, ma mancata redazione del verbale di intercettazione oppure mancato utilizzo degli impianti esistenti presso la procura della Repubblica) oppure purché compiute fuori da casi consentiti; assolutamente non registrate: la mancata registrazione non è sostituibile con annotazioni, verbali o dichiarazioni testimoniali delle quali la difesa non avrebbe la possibilità di controllare la veridicità.
(6) Comma sostituito ex l. 23-12-1993, n. 547.
(7) Cfr. disp. att. art. 89.
Note
(1) La norma si riferisce non alla trascrizione delle conversazioni o dei dati oggetto delle comunicazioni, ma ad un riassunto del contenuto delle intercettazioni (che può essere utilizzato, ad esempio, per le misure cautelari personali).
(2) Comma introdotto dalla l. 23-12-1993, n. 547.
(3) La proroga del deposito tende ad evitare la «discovery» sulle fonti di prova. Infatti, all'esito delle intercettazioni, il P.M. potrebbe chiedere al G.I.P. l'emissione di misure cautelari personali. Attraverso il tempestivo deposito dei verbali, gli interessati potrebbero darsi alla latitanza. Ecco perché è possibile ritardare la conoscibilità dell'intercettazione svolta.
(4) La norma nulla dice in merito al termine concesso ai difensori per l'esame degli atti o per l'ascolto delle registrazioni. Il termine indicato dall'articolo (5 giorni), prorogabile fino alla chiusura delle indagini preliminari, indica quello del deposito, ma non quello della presa visione. Essendo però questa attività garantita, trova applicazione il termine indicato nell'art. 366 che conferisce al difensore il diritto di prendere visione degli atti ai quali aveva il diritto di assistere entro 5 giorni dal deposito. Il termine perciò sarà di 5 giorni successivi al deposito, se effettuato entro 5 giorni dalla conclusione o entro 5 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. Inoltre il difensore ha la facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui si trovano, e se si tratta di documenti, di estrarne copia.
(5) Deve procedersi a stralcio quando si tratta di comunicazioni: probatoriamente irrilevanti e, quindi, inutili; coperte da segreto professionale o di Stato che sia opponibile al giudice (es.: comunicazioni tra inquisito e suo difensore); invalidamente registrate (intercettazioni disposte d'urgenza dal P.M. ma non convalidate dal G.I.P.); irritualmente registrate, sia perché eseguite in violazione delle prescrizioni essenziali (es.: registrazione magnetica della comunicazione telefonica, ma mancata redazione del verbale di intercettazione oppure mancato utilizzo degli impianti esistenti presso la procura della Repubblica) oppure purché compiute fuori da casi consentiti; assolutamente non registrate: la mancata registrazione non è sostituibile con annotazioni, verbali o dichiarazioni testimoniali delle quali la difesa non avrebbe la possibilità di controllare la veridicità.
(6) Comma sostituito ex l. 23-12-1993, n. 547.
(7) Cfr. disp. att. art. 89.
art. 111 Costituzione
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 24 Costituzione
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
VENIAMO AL VERO POST
(gli articoli di legge li ho messi per pura informazione, non siete obbligati a leggerli)
..
allora, da questo momento in poi nel nostro paese in ASSOLUTO chiunque,
in qualunque modo, riesce a parlare con l'Alto Colle e a dire qualunque
cosa le eventuali intercettazioni DEVONO ESSERE DISTRUTTE a priori dal
giudice senza contraddittorio delle eventuali parti interessate che
potrebbero avere un qualche interesse in materia e, soprattutto,
dell'interesse pubblico ad avere cognizione di quanto sia accaduto:
soprattutto se in materia di trattative Stato-mafia dove, come emerge ad
esempio dalla sentenza fiorentina, la politica (anche la sinistra)
decise di trattare per .. salvarsi la vita andando:
- contro l'interesse dello Stato a che le mafie non vincessero;
- contro l'interesse dei cittadini che DEVONO potersi fidare di chi hanno eletto in loro nome;
- contro le stesse parole che la stessa politica dichiarava ai 4 venti quando sosteneva di lottare contro la mafia;
- contro...... le morti dei tanti SERVITORI DELLO STATO CHE DAL 1948 A OGGI HANNO PERSO LA VITA per tutelarci tutti credendo che era precipuo interesse di tutti quello di assicurare la legalità generalizzata che é l'unica garanzia pr dare un futuro al paese....... ivi compresi, naturalmente, Falcone e Borsellino.
GABER AVEVA RAGIONE: IO NON MI SENTO ITALIANO.......
e stasera si parlerà proprio di questo su servizio pubblico
buona visione
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